Dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto,
il medesimo beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
L'Inps, con la
Circolare n. 46 del 14 marzo 2018 fornisce le istruzioni in merito all'applicazione della citata disposizione.