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Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti: chiarimenti dall'Inps

Giovedì 14/09/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con il Messaggio n. 3505 dell'8 settembre 2017 l'INPS chiarisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 211 della legge di Bilancio 2017, a partire dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte dell'INPS, che ricoprà d'ora in poi unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.

Di conseguenza, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell'anno 2016.

Salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l'INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017.

Fonte: https://www.inps.it
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