Con la
Risoluzione n. 77/E del 16 ottobre 2018 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, un'azienda agricola che svolge
attività di casa accoglienza e che realizza interventi, azioni e percorsi, finalizzati all'accoglienza, all'integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, può beneficiare dell'
esenzione ai fini Iva di cui all'articolo 10, comma 1, n. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
L'attività svolta dall'azienda, infatti, avendo finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù, è
assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali tipiche quali:
"brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani".