Con la
risoluzione n. 92/E del 14 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello presentato da un docente universitario risiedente nel Regno Unito, iscritto all'AIRE con decorrenza marzo 2014 e in regime di aspettativa senza assegni fino al 30 settembre 2017 in un'università italiana, che chiedeva di conoscere se, avendo intenzione di rientrare in Italia per riprendere l'attività di insegnamento presso l'Università italiana ed acquisendo la residenza nel territorio dello Stato, avesse diritto alle agevolazioni previste dall'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
L'Agenzia, con la Risoluzione in esame, ha chiarito che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all'estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale,
possono avvalersi delle suddette agevolazioni.