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Ascensori - Novità in materia di rilascio del certificato di abilitazione - Ricostituite le Commissioni d'esameGiovedì 14/12/2017, a cura di TuttoCamere.it
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017". L'articolo 23 reca disposizioni ai fini dell'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con specifico riferimento ai certificati di abilitazione. Si ricorda che la citata direttiva 2014/33/UE è parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE. La direttiva ha proceduto alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 95/16/CE, che nel tempo ha subito modifiche e necessitava di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. Con il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 sono state dettate le norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. Tale regolamento è stato successivamente modificato:
L'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 162/1999, come modificato dal D.P.R. n. 23/2017, dispone che, ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge europea 2017, tale certificato sarà valido in tutto il territorio nazionale e sarà rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria. Da notare che viene ampliato da 4 a 5 il numero dei componenti della commissione esaminatrice nominati dal Prefetto e viene, di conseguenza, modificata la composizione della stessa commissione, prevedendo che i suoi componenti siano così designati: uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione sarà presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, non spetta alcun compenso. Il comma 2 demanda al Prefetto la determinazione della data e della sede delle sessioni di esame. Il Prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della Regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione. Il comma 3 abroga gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 1767 del 1951. Il comma 4 autorizza il Governo a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al D.P.R. n. 162 del 1999, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge europea 2017 clicca qui. Per scaricare il testo della direttiva 2014/33/UE clicca qui. Per scaricare il testo del D.P.R. n. 23/2017 clicca qui. Per scaricare il testo aggiornato del D.P.R. n. 162/1999 clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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