Come stabilito dall'art. 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l'accesso al beneficio
cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.
Con il
messaggio del 4 gennaio 2019, n.15 l'Inps comunica che
il termine entro il quale far pervenire all'INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato
al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.