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Apprendistato di ricollocazione

Martedì 02/04/2019

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Il D.lgs. 81/2015 consente di utilizzare l'apprendistato professionalizzante per l'assunzione di soggetti di qualsiasi età beneficiari di un trattamento di disoccupazione (Naspi o Dis-coll) allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale attraverso l'acquisizione di competenze nuove e aggiuntive rispetto a quelle già possedute.

Per l'apprendistato di ricollocazione si applica la disciplina del contratto professionalizzante in tema di sotto inquadramento e progressione retributiva, di esclusione dal computo dei limiti numerici per l'applicazione di particolari normative e istituti. Non è applicabile invece la disdetta al termine del periodo formativo.
Anche per la disciplina contributiva si applica quella prevista per l'ordinario contratto professionalizzante ad eccezione della prosecuzione di un anno dei benefici contributivi alla conclusione del periodo formativo.
Al termine dell'apprendistato pertanto la contribuzione è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

La circolare n° 108 /2018 dell'Inps ha chiarito che l'assunzione può riguardare solo i beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche i soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione, pur non avendola ancora percepita. In precedenza l'Inps aveva affermato che ai fini dell'apprendistato di ricollocazione era sufficiente che l'interessato avesse titolo alla Naspi e che avesse presentato la relativa domanda. Attendere la liquidazione del trattamento di disoccupazione può comportare la necessità di rinviare di qualche mese l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Nonostante l'intervento dell'Inps di revisione in senso restrittivo del proprio orientamento sulle condizioni di accesso all'apprendistato di ricollocazione, questo contratto resta al momento il più vantaggioso tra quelli disponibili per l'assunzione di soggetti disoccupati over 30, tenuto conto anche della perdurante non operatività degli sgravi previsti per l'assunzione a tempo indeterminato dal Decreti Dignità e di quelli più elevati previsti per il Sud dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019.

La circolare n° 108 interviene inoltre sugli incentivi previsti in caso di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Detti benefici si sostanziano in una riduzione delle aliquote a carico del datore di lavoro attraverso l'esclusione del versamento all'Inps dello specifico contributo aziendale di recesso, attraverso lo sgravio totale dei contributi di inanziamento della disoccupazione e dei fondi interprofessionali per la formazione continua, attraverso la riduzione al 5% dell'aliquota contributiva rispetto a quella generale dell'apprendistato del 10%. Ai contratti in esame non si applica la disposizione che prevede il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dal termine del periodo formativo.
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