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Antiriciclaggio - Dal 1 luglio nuove regole per i controlli di revisori legali e società di revisione

Giovedì 12/07/2018, a cura di TuttoCamere.it


Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore il regolamento con cui CONSOB ha dettato le disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Con delibera n. 20465 del 31 maggio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, la CONSOB ha, infatti, adottato un regolamento recante "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di pubblico interesse o su enti sottoposti a regime intermedio", al fine di coadiuvare i soggetti vigilati (revisori legali e società di revisione che hanno incarichi professionali su enti di interesse pubblico) al rispetto degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione.

Il decreto antiriciclaggio, nel disciplinare, all'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, i doveri di supervisione e controllo delle Autorità di Vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS), prevede espressamente che "nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati" le Autorità di Vigilanza "adottano disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela".

Nell'introdurre presidi specifici per mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il regolamento prevede che i revisori legali e le società di revisione si devono dotare di "presidi organizzativi, procedurali e di controlli interni adeguati al fine di prevenire, mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e di "risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate" (art. 5).

I revisori legali e le società di revisione devono:

- adottare "procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti", coerenti con i criteri e le metodologie dettati dalla CONSOB;

- effettuare "l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti (cd. «autovalutazione dei rischi») con cadenza almeno annuale".

Tale autovalutazione va effettuata "sulla base dei dati del bilancio di esercizio e deve essere documentata e sottoposta per l'approvazione all'organo con funzioni di amministrazione della società, sentito l'organo con funzioni di controllo". I relativi atti dovranno essere trasmessi alla CONSOB entro il quinto mese successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio (art. 6).

Quanto alla funzione antiriciclaggio, gli articoli 10 e 11 del regolamento chiariscono quali caratteristiche debba possedere chi riveste tale funzione (indipendenza, autorevolezza e professionalità) e quali sono le principali responsabilità (coordinamento e supervisione delle procedure aziendali, prevenzione e gestione dei rischi, consulenza e assistenza agli organi aziendali e dell'alta direzione, predisposizione di un adeguato piano di formazione).

Per scaricare il testo della delibera n. 20465/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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