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Amministratore di società - Incarico oneroso - Gratuito solo se da apposita previsione. Nuovo intervento della Corte di Cassazione

Lunedì 15/10/2018, a cura di TuttoCamere.it


Con l'accettazione della carica, l'amministratore di società acquisisce automaticamente il diritto a essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico a lui affidato.
Secondo i principi del sistema vigente, infatti, la legge presume che il contratto di amministratore societario sia oneroso.
In detto contesto, l'eventuale gratuità dell'incarico di amministratore di società può derivarsi solo da un'apposita previsione dello statuto societario ovvero da una clausola contrattuale ad hoc.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l'ordinanza n. 24139 del 3 ottobre 2018, pronunciata in accoglimento del ricorso presentato dall'ex amministratore di una Srl a cui la Corte d'appello aveva respinto la domanda volta ad ottenere il pagamento delle somme dovutegli per aver ricoperto la relativa carica per ben cinque anni.

Secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società e?, dunque, contratto che la legge presume oneroso.

Come ha correttamente precisato la recente pronuncia di Cassazione 21 giugno 2017, n. 15382, «con l'accettazione della carica, l'amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli».
Un'eventuale gratuità dell'incarico può procedere, di conseguenza, unicamente da una apposita previsione dello statuto della società interessata o da una apposita clausola del contratto di amministrazione.

Ciò non toglie, naturalmente, che, una volta instaurato il rapporto, l'amministratore possa pure rinunciare al compenso spettantegli facendo, tuttavia, "emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto", con un comportamento sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati. Un comportamento solo omissivo non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita, che sia valida ed efficace ex art. 1236 Codice civile.

Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 24139/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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