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Aggi di riscossione esclusi dalla rottamazione ma incompatibili con le norme comunitarie

Mercoledì 09/11/2016

a cura di Dott. Attilio Romano
Gli oneri di riscossione che l'Esattore richiede ai contribuenti rappresentano aiuti di stato illegittimi, incompatibili con le norme comunitarie.



Così si è espressa la sentenza n. 325/1/2016 depositata in segreteria il 12.09.2016 pronunciata dalla sez. 1ª della C.T.P. Treviso. La pronuncia dei Giudici trevigiani precede di qualche settimana l'approvazione del decreto legge n. 193 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016, ove nell'ambito del provvedimento di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, sono state individuate le modalità per ottenere l'abbattimento di alcune poste comprese nei carichi affidati per la riscossione per gli anni compresi fra il 2010 e il 2015. La sanatoria come noto consente ai contribuenti di estinguere il debito senza corrispondere:
  • le sanzioni;
  • gli interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. 602/73);
  • le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99).


L'esclusione degli oneri di riscossione tra le poste oggetto di sanatoria lascia presuppore come l'esecutivo sottovaluti e sminuisca il fatto che sia pendente un giudizio presso la Corte di Giustizia Europea sulla compatibilità degli aggi di riscossione con la normativa comunitaria contenuta nell' articolo 107 T.F.U.E. che vieta gli aiuti che incidono sugli scambi tra stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

In tale direzione gli oneri di riscossione potrebbero essere equiparati a compensi che gravano sul contribuente senza una giustificazione e senza un collegamento all'attività effettivamente svolta, almeno nel caso di specie (cfr. Corte di Giustizia UE 6.09.2006 - C 88/03 Caso Azzorre). Sono ricomprese, peraltro, nell'ambito di applicazione della normativa in tema di aiuti di stato anche le sovvenzioni che uno Stato membro concede sotto qualsiasi forma, ad una impresa incaricata di pubblici servizi per remunerarla dell'incarico svolto (Corte di Giustizia UE, 24.07.2003, Causa, 280/00 Altmark).

Equitalia, per esempio, (che confluirà dal 1 luglio 2017 nel "Dipartimento Riscossione delle Entrate") sarebbe in con le (altre) imprese che svolgono per conto degli enti locali l'attività di riscossione dei tributi in forza di quanto previsto dall'art. 52, co. 5, lett. b) del D.lgs. 15.12.1997, n. 446; società esterne che svolgono la riscossione esattamente al pari della società pubblica Equitalia.

In attesa che si esprima la magistratura sovranazionale i contribuenti più agguerriti potranno eccepire le doglianze, riepilogate nello strumento allegato al presente intervento, tese a richiedere ai collegi tributari (ovvero, in caso di multe autostradali, al giudice di pace; ed in caso di contributi previdenziali, al Tribunale) l'abbattimento degli oneri di riscossione addebitati nelle cartelle di pagamento.
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